Marcatura CE – alcune informazioni generali

By Admin on novembre 13, 2009

marchioceLa Marcatura CE è un logo che attesta la conformità di un prodotto ai requisiti di sicurezza previsti da una o più direttive comunitarie. CE è l’acronimo di Conformità Europea e non di comunità europea o altre sigle che erroneamente circolano … Non si tratta né di un marchio di qualità, né di un marchio di origine. La sua presenza su un prodotto attesta che questo è stato costruito nel rispetto delle direttive comunitarie.

QUANDO SI APPLICA IL MARCHIO CE

Il marchio CE deve obbligatoriamente essere apposto su un prodotto quando una direttiva comunitaria lo preveda; se correttamene apposto, conferisce al prodotto il diritto alla libera circolazione in tutto il territorio comunitario. Negli altri casi, NON potrà essere apposto. Si tenga inoltre presente che nel caso un prodotto rientri nel campo di applicazione di più direttive (p.es. le direttive “bassa tensione” e “compatibilità elettromagnetica”), il marchio CE indicherà la conformità del prodotto a tutte le direttive coinvolte.

Il marchio CE, che deve essere redatto secondo delle specifiche regole e che non deve mai avere una grandezza inferiore a 5×5 mm, deve essere posto direttamente sul prodotto o sul suo talloncino segnaletico. Nel caso le dimensioni e/o la conformazione del prodotto ne rendano difficile o non opportuno l’applicazione direttamente su di esso, e a condizione che la direttiva lo consenta, si potrà mettere il marchio sulla confezione o sui documenti che lo accompagnano.

Il primo problema che il produttore incontra è quindi quello di capire se il suo prodotto rientra o meno in una delle direttive (note anche come direttive di armonizzazione tecnica “nuovo approccio”) che prevedono l’obbligo di marcatura CE ed è bene ricordare che se si commette reato non marcando CE un prodotto secondo quanto previsto dalle norme europee, è altrettanto grave, e passibile di provvedimenti da parte delle autorità competenti, marcare CE un prodotto che non ne abbia esigenza !!

La gamma di prodotti da marcare è molto varia e comprende sia prodotti di largo consumo (p.es. giocattoli, prodotti che contengono componenti elettrici, occhiali da sole, ecc.) sia prodotti di uso industriale (p.es. macchine). tutti questi prodotti sono classificati all’interno di 8 moduli (A-B-C-D-E-F-G-H), moduli studiati per soddisfare le esigenze di verifica di conformità. ognuno dei diversi moduli prevede diversi gradi di controllo in base alla pericolosità dei prodotti in esso contemplati ed alla tipologia di rischi associata. Come punto di partenza, consigliamo di consultare l’elenco delle direttive “nuovo approccio” attualmente in vigore (circa una ventina) e cercare di capire se qualcuna di esse può riguardare il prodotto in questione; oltre al titolo del provvedimento sarà utile consultare l’articolo della direttiva che specifica il campo di applicazione della stessa e le eventuali esclusioni.

Per approfondimenti è disponibile la guida “La marcatura CE” della collana “Unione europea: istruzioni per l’uso”. In caso di dubbio è comunque sempre consigliabile rivolgersi ad un esperto o inviare un quesito allo “sportello Europa”.

Il prodotto dovrà essere conforme ai “requisiti essenziali di sicurezza” elencati dalla direttiva applicabile.

COME SI FA LA MARCATURA CE

Ma come si può dimostrare la conformità a questi requisiti? Il modo più sicuro è utilizzare le c.d. “norme armonizzate” , cioè le norme tecniche elaborate dagli organismi di normalizzazione europei (CEN e CENELEC) su mandato della Commissione europea e il cui riferimento è pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie C.

Alcune direttive stabiliscono inoltre che, in assenza di norme armonizzate, anche le norme tecniche nazionali (per l’Italia norme UNI o CEI) possono conferire una presunzione di conformità. Nel caso in cui la norma tecnica non venga applicata – o perché non esiste o perché si decide di adottare una scelta tecnica differente – sarà il produttore a dovere illustrare nel dettaglio le soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza.

CHI NE E’ RESPONSABILE

Il responsabile dell’immissione sul mercato di prodotti sicuri è di norma il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato stabilito in Unione Europea; in mancanza, responsabile è colui che effettua la prima immissione nel mercato comunitario, per cui normalmente l’importatore.

Ogni direttiva stabilisce le procedure (c.d. “moduli”) che il fabbricante deve utilizzare per poter valutare la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva e poter quindi apporre il marchio, che saranno ovviamente più complesse col crescere della pericolosità del prodotto: se in molti casi è sufficiente una sorta di “autocertificazione” (cioè sarà lo stesso fabbricante a valutare la conformità del prodotto e a redigere la relativa dichiarazione), per prodotti più pericolosi (si pensi ad esempio ai dispositivi medici) sono previste procedure più rigorose è invece necessario l’intervento di un organismo notificato che accerti tale conformità.

COSA SI DEVE FARE

Il fabbricante deve redigere – e tenere a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti – una “dichiarazione di conformità” , in cui indica quali direttive e norme tecniche ha applicato. Inoltre, quasi tutte le direttive richiedono anche la predisposizione del fascicolo tecnico ossia la documentazione tecnica, utile a dimostrare la conformità del prodotto alle direttive stesse, in particolare attraverso la descrizione delle caratteristiche tecniche del prodotto e delle prove eventualmente realizzate per comprovarne la sicurezza.

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