Direttive Europee

By Claudio on novembre 13, 2009

direttive_europeeCOSA SONO LE DIRETTIVE EUROPEE

Nell’ambito del diritto comunitario viene detto Direttiva dell’Unione Europea uno degli atti che il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio e la Commissione può adottare per l’assolvimento dei compiti previsti dal Trattato che istituisce la Comunità Europea.

È così prevista normativamente:

« La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi »

(art. 249 TCE, 3° comma)

L’elemento principale della direttiva è, pur essendo un atto vincolante, la portata individuale che la contraddistingue dal regolamento, invece generale: i destinatari dell’atto normativo sono un singolo o un numero definito di stati membri, anche se non sono mancate cosiddette direttive generali rivolte a tutti gli stati. Il fine principale di questa fonte del diritto comunitario è l’avvicinamento degli istituti giuridici riguardanti date materie tra gli Stati dell’Unione.

La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi, proprio come i regolamenti, ma lascia spazio all’iniziativa legislativa di ogni stato cui è diretta: pertanto è obbligatorio il principio e il fine fissato in ambito comunitario, ma poi lo stato ha la facoltà di disciplinare la materia coi mezzi che ritiene più idonei (obbligo di risultato). La libertà dello stato non è assoluta in quanto deve garantire l’effetto voluto dalla Comunità, se ad esempio deve modificare una materia disciplinata da fonti primarie (leggi e atti aventi “forza di legge”) non può farlo attraverso fonti regolamentari.

Allo stato è inoltre posto un obbligo di standstill: durante il termine di attuazione non può adottare atti in contrasto con gli obiettivi della direttiva.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che in determinate circostanze (termine scaduto senza attuazione, disposizioni di precettività immediata e sufficientemente precise) le direttive sono direttamente efficaci cioè autoapplicative. Tale interpretazione è nota anche come principio dell’effetto utile cioè nel riservare agli atti della comunità la maggiore efficacia possibile nella realizzazione degli obiettivi della comunità. Efficacia che sarebbe compromessa se alle posizioni giuridiche attribuite da una direttiva inattuata ai singoli non fosse concesso tutela giurisdizionale. L’efficacia diretta di una direttiva inattuata è solo “verticale”: può, cioè, essere fatta valere solo nei confronti degli organi statali (in quanto responsabili dell’inadempimento). Si tratta dunque di una sanzione a carico dello stato che non può più pretendere l’adempimento di un dovere imposto ai singoli che sia in contrasto con tale atto. L’efficacia “orizzontale”, la capacità di agire in giudizio contro soggetti privati che non rispettano gli obblighi loro posti dalla direttiva inattuata, è invece negata.

Le direttive prive di efficacia diretta in quanto non sufficientemente precise o non incondizionate o perché indirizzate verso soggetti privati la cui applicazione li svantaggiarebbe, assumono rilevanza nell’ordinamento in via indiretta grazie all’obbligo di interpretazione conforme che è posto in capo ai giudici nazionali e al “risarcimento del danno”. Quest’ultimo principio, dedotto dalla sentenza Francovich, afferma che lo stato è tenuto a risarcire il danno causato al singolo dalla mancata attuazione di una direttiva priva di efficacia diretta a tre condizioni:

  • che sia volta a conferire dei diritti ai singoli
  • che vi sia una grave e manifesta violazione del diritto (la Corte la presume per il fatto stesso della mancata attuazione da parte dello stato)
  • che vi sia la presenza di un danno.

Con la Costituzione Europea le direttive comunitarie hanno assunto il nome di legge quadro europea.

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